24Jun2015

Difendiamo i diritti dei pensionati

Il Governo attui realmente la sentenza della Consulta


Il D.Lgs. n. 503/92, nel sancire la perequazione automatica delle pensioni, dispone che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante, alla fine di ciascun periodo, la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (con effetto dal 1º gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni annui delle vecchie lire).

Uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico inerente al sistema pensionistico obbligatorio, riguarda la possibilità o meno da parte dello Stato di bloccare la perequazione delle pensioni nel caso di squilibrio del bilancio dello Stato italiano. La necessità sorge dall’osservazione che le pensioni si pagano con le imposte e che non vi è alcuna capitalizzazione dei contributi obbligatori versati.

La riforma delle pensioni Fornero, per risolvere i problemi finanziari dello Stato italiano durante il 2011, ha operato su molteplici fronti per il contenimento della spesa pensionistica, tra l’altro in rapporto al PIL tra la più alta dei paesi OCSE.

Uno dei provvedimenti ad effetto immediato è stato il blocco selettivo della perequazione.

Nel luglio 2014 la Corte dei Conti della Liguria, in sede giurisdizionale, ha deciso di sollevare la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale in merito al blocco delle perequazioni operato dalla riforma Fornero.

La sentenza della Corte costituzionale è intervenuta sancendo che il blocco dell’adeguamento all'inflazione delle pensioni è incostituzionale.

La Consulta, nel motivare la propria decisione, afferma che l’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.

Il 21 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 65/2015, che interviene in materia di perequazione automatica delle pensioni al fine dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che ha, come detto, giudicato incostituzionale il blocco della perequazione in riferimento agli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro.

Obiettivo del decreto è quello di definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto tale da risultare al contempo rispondente sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica (esigenze tra l’altro di rilevanza costituzionale) e sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, riferiti segnatamente all’adeguatezza e alla proporzionalità dei trattamenti pensionistici.

Due sono gli interventi del decreto in tema di perequazione: con la riformulazione dell’art. 24, comma 25, sono state definite le modalità di calcolo della perequazione per gli anni 2012-2013. Il meccanismo adottato non differisce da quello attualmente in vigore sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico. In particolare sono stati previsti quattro scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento e la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI:

 

Scaglioni di pensione al 2011

 

 

Indice RIV

Da 1.443 euro a 1.873 euro

tra 3 e 4 volte il trattamento minimo

40%

oltre 1.873 euro fino a 2.341,75 euro

tra 4 e 5 volte il trattamento minimo

20%

oltre 2.341,75 euro e fino a 2.810,10 euro

tra 5 e 6 volte il trattamento minimo

10%

oltre 2.810,10 euro

6 volte il trattamento minimo

ZERO

 

Il comma 25 bis, di nuova introduzione, stabilisce, invece, le norme di rivalutazione dell’importo degli arretrati  per gli anni 2014 e 2015. In breve è stato previsto che per questi anni sia riconosciuta il 20% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo di cui al comma 25 mentre dal 2016 in poi è stata operata una rivalutazione del 50%.

Da ciò consegue che:

- dal 1° agosto 2015 i titolari dei trattamenti pensionistici che nel 2011 assumevano un valore superiore a 1.443 euro su base lorda mensile avrebbero diritto esclusivamente al riconoscimento degli arretrati e non alla ricostituzione del trattamento pensionistico;

- dal 1° gennaio 2016 invece si avrà diritto sia alla rivalutazione del trattamento pensionistico sulla base dell’art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 sia alla rivalutazione degli arretrati sulla base dell’art. 24 comma 25 bis del DL 201 del 2011.

 

E’ doveroso osservare, come Associazione di Consumatori, che, anche con questo ultimo decreto, le finalità perseguite dal legislatore risultano effettivamente soddisfatte più nella direzione della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica che in una reale attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Konsumer Italia è in prima linea per difendere i diritti dei pensionati in linea a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

 

Paola Farfariello

Presidente  Konsumer Piemonte