29Jan2017

Dal Garante della Privacy nuovi diritti per i Consumatori

Di Raffaella Grisafi

Nuovi diritti per i consumatori in materia di privacy. Istruzioni per l’uso.

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha pubblicato una Guida per spiegare le novità del nuovo Regolamento UE entrato in vigore il 24 maggio 2016 (e che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018). L’obiettivo è quello di introdurre regole più chiare in materia di informativa e consenso, per rafforzare la tutela dei cittadini anche alla luce dell’evoluzione degli strumenti tecnologici.

Ricordiamo chi sono i protagonisti:

Interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: ad es. il consumatore. 

Titolare è la persona fisica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., cui spettano le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento, oltre che sugli strumenti utilizzati. 

Responsabile è la persona fisica, la società, l'ente pubblico o privato, l'associazione o l'organismo cui il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.  

Incaricato è la persona fisica che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile.

 

Quanto al Regolamento, una novità importante riguarda il fatto che i c.d. "interessati" al trattamento dati ( le persone fisiche)  ricevono un ampliamento geografico della tutela: infatti la nuova normativa si applicherà a tutti i soggetti presenti nell'UE anche quando, sebbene l'azienda titolare del trattamento non abbia uno stabilimento in territorio UE, il trattamento stesso riguardi l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai soggetti interessati o il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento abbia luogo all'interno dell'UE. 

A tal fine vengono introdotti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e stabiliti criteri rigorosi per i casi di violazione dei dati personali e nel caso di trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue: qui gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie.

Anche il diritto “ad essere informati” viene rafforzato grazie all’informativa che diventa sempre di più uno strumento di trasparenza in grado di spiegare come vengono trattati i dati personali e come esercitare i relativi diritti. Così ad esempio, si legge nella Guida, che per facilitare la comprensione dei contenuti, nell’informativa si potrà fare ricorso anche a icone, identiche in tutta l’Unione europea. Sarà più agevole riconoscere i casi e le modalità attraverso cui revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.

Più strumenti di tutela, inoltre, in caso di trattamento on line: per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche «esplicito». Viene esclusa così ogni forma di consenso tacito oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate.

Una novità è rappresentato dal diritto all’oblio: gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento come ad esempio nel caso in cui i dati siano trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

In forza del diritto alla "portabilità dei dati" inoltre, l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento.

Da questo quadro arricchito di diritti deriva un complesso di obblighi e adempimenti a cui sono tenuti i titolari del trattamento, i quali corrono il rischio di sanzioni più salate: il Regolamento ha aumentato l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, lasciando peraltro ciascuno Stato membro libero di adottare norme relative ad altre sanzioni.  

Per consultare la Guida del Garante http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

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